tecnico fornisce indicazioni sulla fatturazione dei serramenti

Come si fatturano i serramenti? Come si calcola l’IVA sugli infissi? In questo articolo cercheremo di fare chiarezza sull’argomento prendendo in considerazione diversi fattori.

Per capire come si fatturano i serramenti dobbiamo sapere se si tratta di infissi per la prima o la seconda casa. Se dobbiamo applicare l’IVA su serramenti per nuove costruzioni o per costruzioni rurali.

Insomma, ogni tipologia di intervento richiede l’applicazione di una determina aliquota. Vediamo insieme i diversi casi per definire come si fatturano i serramenti.

Quanto è l’iva sui serramenti?

Il Testo Unico IVA (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) indica negli Allegati tutto il complesso di beni e servizi soggetti ad aliquota al 4% al 5% e al 10%.

L’IVA in edilizia è un argomento abbastanza articolato e ogni ambito di applicazione viene normato. La legislazione fiscali, infatti, definisce in modo dettagliato le aliquote applicabili per ogni circostanza.

L’aliquota ordinaria dell’IVA è del 22%, ma esistono aliquote agevolate al 4% e al 10% di cui tenere conto in fase di fatturazione.

IVA serramenti 4% per abitazioni non di lusso

Il D.P.R. n. 633/1972, Tabella A, Parte II indica i casi di applicazione dell’aliquota al 4% per gli infissi destinati alla prima casa e per le nuove costruzioni.

In particolare, troviamo al n. 24 i beni forniti per la costruzione di fabbricati destinati ad uso abitativo anche se comprendono uffici e negozi, e che non siano di lusso. Rientrano in questa tassazione anche i serramenti per le costruzioni rurali e quelli forniti per interventi di restauro, nonché le opere per il superamento e l’eliminazione di barriere architettoniche.

L’IVA al 4%, quindi, si applica alle abitazioni, anche se non sono prime case, purché non abbiano carattere di abitazione di lusso, come indicato all’articolo 13 della legge 408/1949.

Inoltre, vale la stessa aliquota per coloro i quali costruiscono e poi rivendono l’immobile. Tale apliquota si applica per fornitura e posa in opera del serramento, secondo quanto stabilito dal D.P.R. N. 633/1972, Tabella A, Parte II, n.39.

IVA serramenti 10% per rivenditori e fabbricati “Tupini”

Per quanto riguarda gli edifici “Tupini”, dobbiamo applicare l’aliquota al 4% per serramenti e posa in opera acquistati da imprese che costruiscono e poi rivendono l’immobile. Medesima aliquota vale anche per le cooperative edilizie.

Al contrario, per le prestazioni inerenti a nuove costruzioni di fabbricati “Tupini” effettuate per le imprese che rivendono l’immobile vale quanto stabilisce la Tabella A, parte III, n. 127-septies e 127-quarterdecies del D.P.R. 633/72. In quei casi l’IVA è al 10%.

Rientrano in questa specifica IVA agevolata anche i servizi svolti nell’ottica di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o ristrutturazione urbanistica oppure per la manutenzione ordinaria o straordinaria. L’unico vincolo è quello secondo il quale l’edificio deve essere di tipo abilitativo.

IVA serramenti 22%: quali beni

La legislazione fiscale applica l’IVA ordinaria al 22% a tutti i beni non finiti e che, quindi, non rientrano nelle precedenti aliquote agevolate.

Si tratta di materie prime, semilavorate, manufatti che abbiano perduto la loro originaria destinazione uso. Vale la stessa aliquota anche per la fornitura di serramenti per immobili di lusso o edifici come, ad esempio, uffici, alberghi e laboratori.

Inoltre, sono soggetti a IVA ordinaria al 22% i beni significativi. Ma solo se il valore di un bene significativo eccede la metà di quello dell’intera prestazione.

Quali sono i beni significativi

A questo punto, per definire come si fatturano i serramenti occorre introdurre un altro aspetto: i beni significativi.

Il D.M. del 29 dicembre 1999 fornisce l’elenco completo dei beni significativi:

  • ascensori e montacarichi;
  • infissi esterni ed interni;
  • caldaie;
  • video citofoni;
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
  • sanitari e rubinetterie da bagno;
  • impianti di sicurezza.

Tuttavia, per quanto riguarda gli infissi, l’Agenzia delle Entrate dichiara che le parti staccate dai beni significativi sono soggetti a IVA al 10%.

Dunque, come si fatturano i serramenti con quest’ulteriore specifica?

Fattura con beni significativi e parti staccate 

Abbiamo detto che il valore di un bene significativo è soggetto interamente all’aliquota IVA 10%, solo se il suo valore non eccede la metà di quello della prestazione complessiva. La quota parte residua, invece, ha un’aliquota al 22%.

Facciamo un esempio.

Il serramentista acquista un infisso a € 1.000,00 e lo rivende al prezzo finale di € 1.300,00. La posa opera ha un valore di € 100,00.

In fattura dovrà specificare le seguenti voci per applicare correttamente l’IVA:

  • Infisso (bene significativo): € 1.000,00
  • Posa + servizi (100€ + € 300 di ricarico): € 400,00
  • Totale: € 1.400,00

Le aliquote da applicare saranno le seguenti:

  • IVA al 10% su € 800,00: € 400,00 (posa + servizi) + € 400,00 (parte del valore del bene significativo);
  • IVA al 22% su € 600,00 (quota residua del bene significativo).

 

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